Tatuaggi sui minori?



Le coppie separate con figli (ancora) minorenni sono moltissime e, molto spesso, risulta necessario prendere decisioni importanti che prevedono l’autorizzazione da parte di entrambe i genitori.


La responsabilità del genitore.



Generalmente, nei casi di separazione, si cerca di optare per l’affidamento “condiviso” dei figli minorenni per il loro stesso interesse e viene stabilito quale sia il genitore “collocatario” ossia quello con cui i minori vivranno e le altre varie regolamentazioni rispetto all’educazione, la tutela ed il mantenimento dei figli. 



La responsabilità genitoriale, in questi casi, viene comunque esercitata da entrambe i genitori e “tutte le decisioni di maggiore interesse per cura, formazione, educazione e salute” devono ottenere il consenso di tutti e due i genitori. 



In una recentissima decisione la Corte di Cassazione ha affrontato il caso di una minorenne,

figlia di genitori separati che si è tatuata solo con il consenso della mamma. 

Nello specifico il padre non è stato informato di tale decisione, pur avendo l’affidamento condiviso della figlia,
ed ha appreso la notizia da un post pubblicato dalla stessa su  Facebook.



Per legge solo i maggiorenni possono farsi liberamente tatuare, invece, per i minorenni è

possibile solo se hanno almeno compiuto il 16° anno di età e con il consenso di entrambi i

genitori.
Il tatuaggio, infatti, comporta un’alterazione cutanea permanente che in primo luogo

può essere definita rischiosa poiché ne possono derivare infezioni o altri danni alla salute, in

secondo luogo la persona che sceglie di tatuarsi deve essere consapevole delle

conseguenze e dei possibili rischi a cui va incontro. 

Considerato il carattere permanente della modifica sulla pelle, è necessario aver raggiunto la maggiore età,
per i minorenni il consenso non deve essere espresso solo con una liberatoria o un’autorizzazione su carta, ma il genitore deve essere presente al momento della realizzazione del tatuaggio.

La stessa Cassazione in un’altra sentenza ha sottolineato che il tatuatore che non si accerti del consenso genitoriale può essere tenuto al risarcimento di danni economici e morali e nei

casi più gravi può incorrere anche nel reato di lesioni volontarie.

Nel caso esaminato, i genitori sono separati e il padre non è stato interpellato e ha scoperto

casualmente sui social del tatuaggio della figlia. La mamma, che ha autorizzato la figlia, ha

deciso in autonomia senza informare anche il padre, impedendogli così di fatto di esercitare il suo ruolo di padre e il suo diritto di partecipare alla vita della figlia, diversamente da quanto stabilito dalla legge. (Art. 337/ter del Codice Civile)

Attenzione dunque, la legge è chiara e non ammette errori di interpretazione.
Il rischio di incorrere in sanzioni o, ancor peggio, in condanne penali vale per ognuno dei genitori che non rispetti le regole dell’affidamento congiunto, per il tatuatore che ha l’OBBLIGO del consenso dei genitori (occhio che non basta una firma su un foglio che vi consegna il cliente, il modulo deve essere compilato da entrambe i genitori presso lo studio tattoo!).

L’ultimo rischio, forse il peggiore, è proprio per il minore che sceglie di tatuarsi.
Un “tatuatore” che non si interessa di questa precisa regolamentazione non può trasmettere affidabilità e la leggerezza che impiega nel suo lavoro potrebbe dare risultati “diversi” da come vi aspettate!

Essere professionisti è anche questo! ;)

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