L'affitto di postazione negli studi tattoo

COS’È???

È un contratto, attraverso il quale il professionista concede in uso una parte dei propri locali nei quali si svolge l’attività, ad un altro soggetto, tatuatore, piercer o make-up artist, in possesso della relativa abilitazione professionale, affinché questi eserciti, in piena autonomia, la propria attività. 

La concessione in uso dei locali è a titolo oneroso: l’utilizzatore paga un canone Il canone può comprendere: 

  • l’utilizzo di attrezzature del concedente 
  • Il consumo di prodotti del concedente 
  • la quota dei consumi di energia 
  • la quota delle altre spese (pulizia locali, condominiali, ecc.)

In pratica, l’utilizzatore potrebbe svolgere la propria attività disponendo esclusivamente dell’abilitazione professionale, potendo utilizzare i locali e le attrezzature necessarie già presenti e nella disponibilità dell’impresa concedente.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO MODELLO DI GESTIONE DELLO STUDIO? 

Questo modello contrattuale nasce dalle esigenze, emerse negli ultimi anni dalle aziende operanti nel settore “Benessere e cura del corpo”, specie come conseguenza ai mutamenti della situazione socio-economica del nostro Paese, che hanno indubbiamente comportato importanti ripercussioni a loro carico. 

L’esigenza principale del titolare dello studio, pertanto, è di creare le condizioni per un miglior rendimento della propria struttura operativa, anche grazie agli eventuali proventi derivanti dalla concessione/uso di parte dei propri locali ad altri professionisti. 

LE ORIGINI

Questa modalità di approccio lavorativo ha, sicuramente, origini lontane che partono da quegli stati (come il Regno Unito ad esempio) nei quali il “coworking” è realtà ormai consolidata da anni. 

Non è comunque possibile replicare queste modalità di collaborazione in Italia poiché alcune caratteristiche legali risultano incompatibili con i requisiti richiesti dalle attuali vigenti disposizioni.

Qui, infatti, non è ammesso che uno “studio” si avvalga della collaborazione diretta, nell’ambito della propria impresa, di un soggetto autonomo esterno, professionista, NON iscritto presso la Camera di Commercio ed esclusivamente in possesso di P.IVA, anche se regolarmente abilitato all’esercizio della professione. 

CENNI LEGALI 

Per lo Stato Italiano l’attività di Tatuaggio o Piercing deve essere esercitata in forma di impresa individuale o società. Le imprese devono pertanto essere in possesso di: 

iscrizione alla Camera di Commercio (CCIA) 

iscrizione all’ INPS

iscrizione all’ INAIL 

L’inizio attività è comunque subordinato, previa verifica del possesso dei requisiti professionali richiesti, alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presso l’apposito sportello (SUAP) del Comune ove è stabilita la sede dell’impresa. 

In alcune regioni, ad esempio Piemonte, Lombardia, Toscana ed altre, l’affitto postazione risulta essere una modalità diffusa tanto da portare i Comuni a sviluppare un modello di SCIA specifico per fornire agli operatori del settore precise indicazioni procedurali ed operative alle quali fare riferimento. 

Il contratto stipulato tra le parti deve contenere i dati precisi di entrambe le parti in oggetto, affittuario e “responsabile tecnico” e devono essere necessariamente regolati in modo preciso i limiti ed i contenuti delle rispettive obbligazioni. 

Le norme, come detto sopra, hanno carattere comunale e, pertanto, è indispensabile, per la corretta applicazione delle stesse, rivolgersi al Comune di appartenenza. 

PER SAPERNE DI PIÙ

Se vuoi avere informazioni più dettagliate sulla “Natura del Contratto” o sugli “Aspetti fiscali” leggi QUESTO ARTICOLO.

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